Proroga del termine consegne per il bonus investimenti al 31 dicembre 2022
Il Milleproroghe allunga il termine per l’effettuazione degli investimenti prenotati nel 2021
Proroga del termine “lungo” dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” nel 2021, con estensione della possibilità di beneficiare della misura maggiore del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020.
Nell’ambito della conversione in legge del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”), che ha superato il vaglio della Camera e che è atteso questa mattina in Aula al Senato per il via libera definitivo, è stato infatti inserito il nuovo art. 3-quater rubricato “Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali”, che impatta sull’art. 1 della L. 30 dicembre 2020 n. 178.

Nello specifico, la nuova disposizione apporta le seguenti modifiche:
– al comma 1054, le parole “ovvero entro il 30 giugno 2022” sono sostituite da “ovvero entro il 31 dicembre 2022”;
– al comma 1056, le parole “ovvero entro il 30 giugno 2022” sono sostituite da “ovvero entro il 31 dicembre 2022”.
Viene quindi prorogato il termine “lungo” di effettuazione degli investimenti “prenotati” nel 2021, sia per i beni materiali e immateriali “ordinari” (comma 1054) sia per i beni materiali “4.0” (comma 1056).
Posto che la “prenotazione” avvenuta nel 2021 “incardina” l’investimento nella disciplina 2021, la proroga del termine “lungo” per l’effettuazione dell’investimento nel 2022 appare particolarmente rilevante considerando che il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020 è riconosciuto per gli investimenti effettuati nel 2021, o nel termine “lungo”, in misura più favorevole, diminuendo poi a partire dal 2022 (si veda “Bonus investimenti più favorevole entro fine 2021” del 27 dicembre 2021).
Nello specifico, per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 il credito d’imposta spetta:
– per i beni materiali “ordinari”, nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
– per i beni immateriali “ordinari”, nella misura del 10% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
– per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, la misura del credito d’imposta è ulteriormente elevata al 15%.
Tali misure si applicano anche nel caso in cui entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (c.d. “prenotazione”), a condizione che l’investimento sia effettuato non più entro il 30 giugno 2022 (termine originariamente previsto) ma entro il nuovo termine “lungo” del 31 dicembre 2022.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali “4.0” (compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016), effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spetta nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni, 30% per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni, 10% per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni.
Tali misure sono quindi applicabili anche per investimenti in beni materiali “4.0” effettuati entro il nuovo termine del 31 dicembre 2022 (in luogo del precedente del 30 giugno 2022), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Più tempo per beneficiare della misura più favorevole
La proroga al 31 dicembre 2022 consente quindi alle imprese di avere più tempo per l’effettuazione dell’investimento, momento definito in base alle regole della competenza di cui all’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR; il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2022 avrebbe infatti comportato l’applicazione della misura (inferiore) del credito d’imposta prevista per il 2022.
Da ultimo, si rileva che la modifica prevista dal DL “Milleproroghe” non riguarda i beni immateriali “4.0” (Allegato B alla L. 232/2016); per tali beni, tuttavia, l’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dalla L. 234/2021, prevede la stessa misura del credito d’imposta (20%) fino al 2023.
Fonte: Eutekne, Giovedì 24/02/2022