Bonus transizione 5.0 al 35% fino a 10 milioni di euro

Viene incrementata l’agevolazione estendendo la misura inizialmente prevista fino a 2,5 milioni e riducendo gli scaglioni

L’art. 1 commi 427 – 429 del Ddl. di bilancio introduce significative modifiche alla disciplina del credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024. Tra le principali novità si segnalano l’incremento della misura dell’agevolazione, con l’estensione delle aliquote inizialmente previste per il primo scaglione fino a 10 milioni di euro, e la possibilità di cumulo con il credito ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni con risorse da fonti europee.

Tali modifiche si applicano retroattivamente anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, anche se sarà necessaria apposita comunicazione al GSE per utilizzare le nuove misure in relazione ai progetti ammessi a prenotazione fino alla data di entrata in vi- gore della legge di bilancio.

In merito alla determinazione dell’agevolazione, sostituendo il comma 7, primo periodo, dell’art. 38 del DL 19/2024, vengono rimodulate le percentuali del credito d’imposta, riconosciuto:

  • nella misura del 35% del costo, per la quota di investi- menti fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 5% del costo, per la quota di investi- menti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

In sostanza, l’aliquota del 35%, che era inizialmente prevista per il primo scaglione di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, viene estesa anche per la quota di investimenti da 2,5 fino a 10 milioni di euro (per la quale era prevista l’aliquota del 15%), riducendo quindi gli scaglioni da tre a due.

Con alcune modifiche al comma 8 del citato art. 38 è prevista anche la rimodulazione delle percentuali di incremento del credito di imposta per ciascuna quota di investimento nel caso lo stesso afferisca a fattispecie di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva che soddisfano particolari condizioni.

Le tabelle riportate in calce all’articolo riepilogano le misure dell’agevolazione prima e dopo le modifiche.

Ad esempio, considerando che l’investimento agevolato sia pari a 10 milioni di euro, prima delle modifiche il credito d’imposta era pari a 2.000.000 (875.000, vale a dire il 35% fino a 2,5 milioni, e 1.125.000, applicando l’aliquota del 15% sui restanti 7,5 milioni); a seguito delle modifiche, il credito d’imposta è pari 3.500.000 (35% sull’intero ammontare dell’investimento pari a 10 milioni).

Con una modifica al comma 5 del citato art. 38, viene inoltre ulteriormente incrementa la base di calcolo per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5% dal 120% al 140% del costo e per i moduli composti da celle bifacciali a etero giunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24% dal 140% al 150% del costo, prevedendo l’incremento anche per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5% (al 130% del costo).

Quanto alla cumulabilità, con una modifica al comma 18 dell’art. 38 del DL 19/2024, viene ora espressamente previsto che il credito d’imposta 5.0 sia cumulabile, fermo restando il limite del costo sostenuto, con il credito per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui agli artt. 16 e 16-bis del DL 124/2023 (quindi anche con lo specifico credito relativo al settore agricolo) e nelle ZLS di cui all’art. 13 del DL 60/2024.

Viene inoltre disposto, contrariamente a quanto inizialmente stabilito, che il credito d’imposta 5.0 sia cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambi- to dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione (fermo restando il limite del costo sostenuto).

Resta fermo, invece, quanto previsto il relazione alla non cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti 4.0 (si veda “Bonus transizione 5.0 non cumulabile con il bonus investimenti 4.0” del 26 agosto 2024).

Fonte: Eutekne 24 Dicembre 2024