Ok alla regolarizzazione postuma delle fatture «5.0»
Transizione 5.0, se l’impresa ha utilizzato il contributo prima di avere regolarizzato la parte formale sui documenti relativi all’investimento il credito d’imposta è soggetto alla revoca. L’agenzia delle Entrate, in una risposta a interpello inedita, puntualizza che le imprese che risultano in possesso di fatture prive del riferimento normativo prescritto (articolo 38 del decreto legge 19/2024) sono da considerarsi, in linea di principio, soggette a revoca del credito d’imposta per la quota corrispondente. Tale precisazione mira a ribadire l’importanza del rispetto degli obblighi formali nella documentazione contabile, elemento essenziale per beneficiare correttamente delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa. Tale irregolarità comporta infatti la non idoneità della documentazione fiscale ai fini della verifica dei requisiti di agevolabilità, con la conseguente perdita del diritto al credito d’imposta. Tuttavia, prima della perdita definitiva del beneficio, le imprese interessate possono sanare la posizione, procedendo alla regolarizzazione delle fatture secondo le modalità già ammesse dall’Amministrazione finanziaria in casi analoghi.
Il riferimento alla norma agevolativa potrà essere riportato manualmente, per le fatture cartacee, sull’originale di ogni documento di spesa, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, mediante apposito timbro. L’agenzia delle Entrate precisa pure che, per le fatture elettroniche, non modificabili una volta trasmesse tramite il Sistema di interscambio (Sdi), sono ammesse due modalità alternative per la regolarizzazione. La prima prevede la stampa del documento con l’apposizione manuale della dicitura prescritta e la successiva conservazione in base all’articolo 39 del Dpr 633/1972. La seconda prevede la predisposizione di un’integrazione elettronica da allegare al file originale della fattura, riportante la dicitura richiesta e gli estremi del documento, da conservare unitamente all’originale.

La regolarizzazione dovrà comunque intervenire prima della data di utilizzo del credito d’imposta, poiché oltre tale termine la violazione risulterebbe insanabile e determinerebbe la revoca del beneficio.
Tutto ciò emerge da un interpello presentato da un’impresa che, avendo ricevuto fatture da un fornitore che non voleva inserire le diciture previste dalla normativa agevolativa, ha chiesto chiarimenti all’agenzia delle Entrate sulla possibilità di regolarizzare i documenti. L’Agenzia ha confermato la correttezza dell’impostazione proposta, riconoscendo la facoltà di integrare successivamente le fatture per garantire l’accesso al credito d’imposta Transizione 5.0. L’impresa ha chiesto conferma che, alla luce delle precedenti prassi interpretative adottate per la disciplina del Piano Transizione 4.0, fosse possibile estendere anche agli investimenti 5.0 la facoltà di regolarizzare la documentazione mediante l’integrazione delle fatture già emesse.
Considerata la piena continuità logico-sistematica tra il credito d’imposta Transizione 4.0 e quello Transizione 5.0, l’Agenzia ritiene che le medesime modalità di regolarizzazione possano essere estese anche alla nuova misura agevolativa. Pertanto, l’impresa potrà procedere alla regolarizzazione delle fatture prive del riferimento normativo, integrando i documenti secondo le modalità sopra descritte.
In linea con le prassi già adottate in materia di Transizione 4.0, ritiene che la regolarizzazione postuma delle fatture rappresenti un’operazione ammissibile anche per gli investimenti agevolati nell’ambito della Transizione 5.0. Tuttavia, precisa che solo dopo aver effettuato la regolarizzazione delle fatture secondo le modalità indicate dall’agenzia delle Entrate, l’impresa potrà legittimamente accedere al credito d’imposta Transizione 5.0. Tale regolarizzazione consente di sanare l’irregolarità formale e di mantenere pienamente la qualifica di soggetto avente diritto all’agevolazione prevista dalla normativa vigente.
Fonte Il Sole24Ore del 16/10/2025
