P
er accedere al bonus la perizia non basta.
L’interconnessione del bene e la formalizzazione della perizia tecnica non sono sufficienti a mantenere il credito di imposta del 50% per beni strumentali 4.0 previsto dalla Legge di bilancio 2021. È infatti necessario che l’impresa operi effettivamente e costantemente in modalità 4.0.
Il contributo innalzato al 50%, utilizzabile in 3 anni e cumulabile con altre agevolazioni come la Sabatini e il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, porta molte imprese a fare investimenti importanti contando su contributi che vanno dal 60% al 100% della spesa.
Tuttavia, succede non di rado che i beneficiari sottostimino gli impegni che devono assumere. La normativa del credito d’imposta per gli investimenti, introdotta la prima volta dalla legge di Bilancio 2020, attinge dal precedente strumento rappresentato dall’iper-ammortamento, caratterizzato da una platea inferiore di imprese interessate a causa della modalità di utilizzo.
Intanto, è importante sottolineare che il credito di imposta per beni 4.0 spetta a partire dall’anno in cui avviene l’interconnessione, con utilizzo a partire già dallo stesso anno (si parte invece dall’anno successivo per gli investimenti che sfruttano la legge 160/2019) dall’anno successivo, ma le imprese devono considerare che la possibilità di utilizzarlo nel tempo deve fare i conti con il mantenimento dell’investimento. Tale mantenimento non si riduce esclusivamente alla conservazione dei macchinari all’interno dell’azienda e nemmeno al semplice funzionamento, ma è legato al fatto che l’impresa operi sempre in modalità 4.0.
Anche se all’interno della normativa non c’è un esplicito passaggio in tal senso, le varie circolari emanate nel tempo facevano già riferimento a imprese che operano combinando macchine e uomini: «L’innovazione 4.0 non sta nell’introdurre un macchinario all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma nel sapere combinare diverse tecnologie e in tal modo integrare il sistema di fabbrica e le filiere produttive in modo da renderle un sistema integrato, connesso in cui macchine, persone sistemi informativi collaborano fra loro per realizzare prodotti più intelligenti, servizi più intelligenti e ambienti di lavoro più intelligenti» (circolare agenzia delle Entrate n. 4/E/2017).
A dirimere i dubbi in questo senso, è arrivata già nel 2019 la risposta dell’Agenzia all’interpello n. 956-1660/2018. Tra le altre cose, la risposta ha confermato la possibilità di utilizzare il bene agevolato in modalità manuale anziché automatica, ma limitatamente a specifiche lavorazioni e circoscrivendo questa modalità a «una situazione sostanzialmente marginale». Nell’interpello, ad esempio, si dice che un utilizzo per il 7,23% del tempo in modalità manuale determina il rispetto di tale condizione di marginalità e, quindi, la possibilità di agevolare il bene.
Quindi, una volta che il bene sia interconnesso e integrato con il sistema di produzione e la perizia tecnica (o la dichiarazione di atto notorio per beni di importo ridotto) sia formalizzata, le imprese devono avere anche cura di operare costantemente in modalità 4.0. Sono ammesse deroghe solo per situazioni non preponderanti rispetto al tempo complessivo di impiego del bene, dipendenti da peculiari condizioni di utilizzo e non da un’inidoneità intrinseca del bene ad essere interconnesso o da una scelta dell’impresa nell’acquisizione dei dati con altre modalità.