Rivalutazione dei beni ammortizzabili prevista dal D.L. 104/2020.

Finalità:

L’ Art. 110 del Decreto Agosto prevede la possibilità per le imprese di effettuare una rivalutazione per i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019. L’obiettivo dello strumento è quello di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

La rivalutazione può avere rilevanza:

  • ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive;
  • ai fini fiscali con un’imposta sostitutiva del 3% del valore dei beni strumentali.

Beneficiari :

Possono accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa:

  • società di capitali;
  • società di persone;
  • imprenditori individuali;
  • enti non commerciali.

che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Sono escluse le società di compravendita immobiliare e le società immobiliari di costruzione e ristrutturazione.

Beni rivalutabili:

Possono essere oggetto di rivalutazione i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Sono esclusi gli immobili cosiddette merce, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.

La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.

Modalità operative:

I vantaggi della rivalutazione sono i seguenti:

  • Il  versamento d’imposta sostitutiva del 3% (ossia ridotta rispetto a quella applicata nelle circostanze precedenti, 10% per i beni non ammortizzabili e 12% per quelli ammortizzabili)  sui maggiorivalori iscritti al bilancio 2020 e può avvenire fino ad un  massimo di 3 rate annuali di pari importo, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle  imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 (per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le scadenze sono 30 giugno 2021, 2022 e 2023). Il pagamento degli importi può avvenire  in compensazione, tramite modello F24.
  • La  deduzione immediata dei maggiori ammortamenti, già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata.

I beni sono rivalutati nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso (31 dicembre 2019), per i soggetti solari corrisponde al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. L’operazione può essere  effettuata distintamente per ciascun bene e non necessariamente per categoria omogenea di ciascuno e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il DL Agosto, tra le altre cose, prevede espressamente anche la  possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione,  in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.

Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.

Tempistiche:

La rivalutazione deve essere fatta nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al  31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

La rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione ( dal 2021 per i soggetti solari).

Per la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, la rivalutazione ha efficacia fiscale a partire dal 1° gennaio 2024.

Perizia:

Gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione che non potrà in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.

E’ evidente l’opportunità di dotarsi di una apposita perizia di stima che lo STUDIO INIZIATIVA è in grado di approntare, onde poter affrontare eventuali verifiche da parte dell’A.E. con :

  1. Un atto pubblico (onere della prova spetta al verificatore)
  2. Responsabilità penale non in capo al Legale Rappresentante
  3. Polizza assicurativa a garanzia di eventuali errori commessi nella redazione della Perizia che dovessero determinare multe e/o sanzioni a carico dell’azienda 
  4. Supporto, previsto contrattualmente, per 5 anni in caso di verifica da parte degli organi competenti