Rivalutazione dei beni ammortizzabili prevista dal D.L. 104/2020.
Finalità:
L’ Art. 110 del Decreto Agosto prevede la possibilità per le imprese di effettuare una rivalutazione per i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019. L’obiettivo dello strumento è quello di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.
La rivalutazione può avere rilevanza:
- ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive;
- ai fini fiscali con un’imposta sostitutiva del 3% del valore dei beni strumentali.
Beneficiari :
Possono accedere alla rivalutazione dei beni d’impresa:
- società di capitali;
- società di persone;
- imprenditori individuali;
- enti non commerciali.
che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.
Sono escluse le società di compravendita immobiliare e le società immobiliari di costruzione e ristrutturazione.
Beni rivalutabili:
Possono essere oggetto di rivalutazione i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Sono esclusi gli immobili cosiddette merce, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.
Modalità operative:
I vantaggi della rivalutazione sono i seguenti:
- Il versamento d’imposta sostitutiva del 3% (ossia ridotta rispetto a quella applicata nelle circostanze precedenti, 10% per i beni non ammortizzabili e 12% per quelli ammortizzabili) sui maggiorivalori iscritti al bilancio 2020 e può avvenire fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 (per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le scadenze sono 30 giugno 2021, 2022 e 2023). Il pagamento degli importi può avvenire in compensazione, tramite modello F24.
- La deduzione immediata dei maggiori ammortamenti, già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata.
I beni sono rivalutati nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso (31 dicembre 2019), per i soggetti solari corrisponde al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. L’operazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e non necessariamente per categoria omogenea di ciascuno e va annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
Il DL Agosto, tra le altre cose, prevede espressamente anche la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.
Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.

Tempistiche:
La rivalutazione deve essere fatta nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).
La rivalutazione ha effetto dall’esercizio successivo a quello di effettuazione ( dal 2021 per i soggetti solari).
Per la determinazione delle plus/minusvalenze a seguito di cessioni a titolo oneroso, la rivalutazione ha efficacia fiscale a partire dal 1° gennaio 2024.
Perizia:
Gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione che non potrà in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
E’ evidente l’opportunità di dotarsi di una apposita perizia di stima che lo STUDIO INIZIATIVA è in grado di approntare, onde poter affrontare eventuali verifiche da parte dell’A.E. con :
- Un atto pubblico (onere della prova spetta al verificatore)
- Responsabilità penale non in capo al Legale Rappresentante
- Polizza assicurativa a garanzia di eventuali errori commessi nella redazione della Perizia che dovessero determinare multe e/o sanzioni a carico dell’azienda
- Supporto, previsto contrattualmente, per 5 anni in caso di verifica da parte degli organi competenti
