R&S incrementi non retroattivi
Gli aumenti previsti dalla legge di bilancio 2021 decorrono dal 1° gennaio
Le maggiorazioni del credito d’imposta per gli investimenti in R&S, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, introdotte dalla legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), si applicano alle spese ammissibili sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021; per le spese sostenute nel 2020 si applicano le misure ridotte previste dalla legge di bilancio 2020 (160/2019): è l’importante ed atteso chiarimento contenuto nella risposta ad interpello n. 323/2021 dell’agenzi delle Entrate.
L’articolo 1, comma 1064, della legge 178/2020 ha tra l’altro incrementato le aliquote ed i massimali dell’agevolazione originariamente previsti dall’articolo 1, comma 203, della legge 160/2019, come segue:
1 per le attività di ricerca e sviluppo, dal 12 al 20%, con limite da 3 a 4 milioni di euro;
2 per le attività di innovazione tecnologica, dal 6 al 10%, con limite da 1,5 a € 2 milioni;
3 per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, dal 10 al 15%, con limite da 1,5 a 2 milioni;
4 per le attività di design e ideazione estetica, dal 6 al 10%, con limite da 1,5 a 2 milioni.
Quanto alla decorrenza degli incrementi , l’Agenzia precisa che, in assenza di specifiche disposizioni di decorrenza, le modifiche introdotte dalla legge 178/2020 possono trovare applicazione solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (ossia dal 1° gennaio 2021), e non possono in nessun caso esplicare effetti retroattivi.
Tale affermazione non è inficiata dalla circostanza che il legislatore abbia adottato, sul piano redazionale, la scelta di apportare le diverse modifiche intervenendo direttamente sul corpo della disciplina originaria, considerato che la relazione tecnica alla legge di bilancio 2021 non prevede alcuno stanziamento a copertura delle maggiori risorse che si sarebbe reso necessario stimare in caso di effetti retroattivi delle modifiche apportate.
L’Agenzia conferma infine che l’imputazione degli investimenti ad uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109 del Tuir; tale ordinaria regola consente quindi di applicare le aliquote maggiorate anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021.