Termine “lungo” per gli investimenti prenotati nel 2022 rinviato al 30 giugno 2024

I DL Milleproroghe differisce li termine del 30 novembre 2023 previsto per li bonus investimenti in beni ordinari e materiali 4.0

Modifiche in vista ai termini previsti per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020. L’art. 9comma 1della bozza del c.d. DL. “Milleproroghe”, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, proroga ulteriormente, dal 30novembre 2023 al 30 giugno 2024, li termine”lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali “ordinari” e “4.0” prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Nello specifico, la disposizione stabilisce che “Il termine del 30 novembre 2023, di cui all’articolo1, commi 1055 e 1057, della legge 30dicembre 2020, n. 178, relativi a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024”.
L’art. 1comma 1055 della .L 178/2020, nella versione attualmente in vigore, dispone che per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli 4.0) effettuati dal °1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetti nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione per quelli immateriali.

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti siano effettuati nel termine “lungo” del 30novembre 2023(così modificato dall’art. 12 comma 1-bis del DL 198/2022), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1comma 1055della L. 178/2020 (sul tema della prenotazione” si vedano, ex multis, le risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 62/2022, 355/2022, 473/2022 e 537/2022). Per effetto del DL Milleproroghe, il suddetto termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti beni “ordinari” prenotati nel 2022 verrebbe quindi ora prorogato al 30 giugno 2024.
Si ricorda che per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – non è comunque previsto alcun credito d’imposta.

Quanto ai beni materiali »4.0″, ai sensi dell’art. 1comma 1057dellaL. 178/2020, per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 effettuati nel 2022, onel termine”lungo” del 30 novembre 2023 (così modificato dall’art. 12 comma-1 ter del DL 198/2022) in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, li credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e10%, rispettivamente per le quote di investimenti finoa 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e10 milioni et r a 10 e 20 milioni.

Anche il suddettotermine lungo” verrebbe oraprorogato dal 30 novembre 2023 al30 giugno 2024.

Nessuna modifica viene invece prevista per i beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022, li cui termine”lungo per l’effettuazione dell’investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

Impatto sul modello REDDITI da chiarire

Andrà poi chiarito l’impatto della proroga, che consente l’effettuazione dei suddetti investimenti nel nuovo termine”lungo del 30 giugno 2024, sulle informazioni da riportare nei modelliREDDITI; l’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e in beni materiali “4.0” prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, doveva infatti essere indicata nel modello REDDITI 2023 (si veda “Per gli investimenti in beni «prenotati» nel 2022 tempo fino al 30novembre” del 19 ottobre 2023).

Al riguardo, si rileva altresì che le bozze dei modelli REDDITI 2024 non contengono, in questa prima versione, il quadro RU e le relative istruzioni, presumibilmente in ragione della sua ristrutturazione/semplificazione in base a quanto previsto dallo schema di DLgs. sulla semplificazione degli adempimenti (si veda “Niente decadenza per crediti d’imposta agevolativi non indicati in dichiarazione” del 27 ottobre). Il quadro RU, come specificato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sarà inserito nella prossima versione delle bozze dei modelli 2024.

Fonte: Eutekne 29 dicembre 2023