Transizione 4.0, il credito inutilizzato può essere riportato in anni successivi

I crediti d’imposta del piano Transizione 4.0 non utilizzati possono essere riportati agli anni successivi; le imprese che hanno versato l’acconto del 20% entro il 15 novembre 2020 ottengono solo il 40% di contributo se realizzano l’investimento entro il 30 giugno 2021; il mancato invio della comunicazione di monitoraggio, non ancora disponibile, non blocca comunque l’utilizzo dell’agevolazione, possibile già a partire dallo scorso gennaio; il trasferimento dei beni all’estero è possibile per un tempo limitato.

Sono alcuni dei chiarimenti emersi dalle risposte fornite dal dirigente della Divisione III della Dg per gli incentivi alle imprese del Mise, Marco Calabrò, nel corso del convegno organizzato da Ferdermacchine e Anima il 10 febbraio scorso. Diversi dei pareri rilasciati saranno oggetto di una prossima circolare di approfondimento.

Riporto al futuro

Le imprese non devono preoccuparsi del credito d’imposta del piano Transizione 4.0 nel breve periodo poiché è possibile riportarlo in avanti per tutti gli anni necessari all’utilizzo. Il periodo di compensazione di tre anni, previsti dalla legge n. 178/2020, va considerato come periodo minimo e non massimo. Già da gennaio 2021 le imprese possono concretamente iniziare a fruire dei benefici previsti dal piano Transizione 4.0. Dovrebbe essere pubblicato in questo primo semestre del 2021 il decreto che prevede lo schema di comunicazione che le imprese sono chiamate a presentare per il monitoraggio dell’agevolazione: si tratterebbe di un modello semplice per non creare appesantimenti alle imprese e andrà a completare le informazioni già a disposizione. Viene ribadito che le aziende possono comunque iniziare a investire e compensare subito perché l’assenza del modello non è un impedimento in tal senso.

Ordini ante 16 novembre 2020

La norma approvata in legge di Bilancio è priva di disposizioni di coordinamento tra la disciplina del 2020 e quella nuova. Secondo il Mise, la data del 16 novembre va considerata come uno spartiacque tra i due regimi. Da un parte stanno gli investimenti programmati entro il 15 novembre 2020, per i quali entro tale data l’ordine è stato accettato ed è avvenuto il pagamento dell’acconto in misura pari almeno al 20%: per questi beni vale la disciplina del precedente credito d’imposta, laddove siano completati entro il 30 giugno 2021. Tutto ciò che ha origine oltre il 15 novembre 2020 rientra invece nella nuova disciplina introdotta dalla legge di Bilancio per il 2021. La finestra 2021 parte quindi dal 16 novembre 2020 e può contare su un arco temporale che va oltre l’anno.

Impianti di servizio

Gli impianti di servizio rientrano nell’agevolazione quando sono indispensabili al funzionamento di un bene agevolabile. Gli impianti che sono ad uso esclusivo del macchinario sono agevolabili come accessorio del bene stesso. Gli impianti tecnici in edificio non sono ammessi mai all’agevolazione, se non in casi particolari; sono ammessi infatti solo se sono essi stessi impianti di produzione. Sono esclusi dalle agevolazioni gli impianti di servizio quando sono asserviti e rappresentano una dotazione generale degli immobili. Se l’impianto di servizio serve più macchinari, può accedere al credito di imposta ma solo per la quota di pertinenza dell’impianto agevolabile. L’impresa dovrà dimostrare che la parte di costo è quella strettamente legata all’impianto agevolabile.

Revamping

Si aprono dubbi in corsa su cosa significa “revamping”. Il punto da considerare muove dai numerosi casi di perfezionamento dei progetti Industria 4.0 che riguardano spesso impianti esistenti potenziati al fine di renderli ancora più funzionali. Tuttavia, da una parte i singoli componenti aggiuntivi non sono di per sé beni che hanno le caratteristiche dei 5 + 2 requisiti richiesti dalla normativa, dall’altra sono utili. Altro aspetto è il potenziamento di macchinari che sono già 4.0: l’ammodernamento di una macchina già 4.0 è ammissibile come revamping agevolabile? Secondo il funzionario, il revamping è stato pensato immaginando la trasformazione di un bene ordinario in un bene 4.0. Il Mise dovrà comunque esprimersi.

Trasferimento beni all’estero

Gli altri pareri sono legati al fatto che è ancora possibile usufruire del vecchio iper-ammortamento se l’interconnessione di un macchinario acquisito nell’ambito delle vecchie regole avviene nel corso 2021 e al fatto che è possibile spostare un bene all’estero, ma seguendo criteri di ragionevolezza e proporzionalità che devono guidare l’utilizzo all’estero per tempi limitati.